CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - DEFINIZIONI

Fornitore: La persona fisica o giuridica o Cooperativa o Ente alla quale LEDIT srl inoltra l’Ordine.

Committente: Si intende la LEDIT srl, avente sede legale in Via Don Natale Fedeli, 5, 20044, Arese ed operativa in via Giorgio Stephenson 32/A, 20019, Settimo Milanese- p.iva 02933600963 – email info@ledit.it

La fornitura: Il contenuto dell’Ordine

Ordine: La richiesta documentata contenente tutti i requisiti del servizio o del prodotto richiesto dal Committente al Fornitore

Corrispettivo: Il prezzo pattuito per la Fornitura

Condizioni di vendita: Condizioni Generali di Acquisto

Conferma d’ordine: conferma d’ordine.

Garanzia di integrità materiale: Danneggiamenti

Garanzia di conformità della fornitura: Conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche

Il presente documento contiene le condizioni generali di acquisto (di seguito “Condizioni di Acquisto”) della società LEDIT S.r.l. (di seguito “LEDIT”), con sede legale in via via Don Natale Fedeli, 5 – 20044 Arese (MI).

Le presenti condizioni generali di acquisto sono da ritenersi vincolanti, se non diversamente espressamente e formalmente pattuito tra LEDIT ed il Fornitore. Laddove LEDIT abbia stipulato un contratto con il Fornitore, gli accordi sottoscritti prevalgono su queste condizioni. Per i Fornitori di componenti “a catalogo” le presenti condizioni sono sempre vincolanti.

Tutte le clausole sono vincolanti al fine dell’accettazione dell’ordine, ad eccezione di ogni clausola espressamente derogata da LEDIT per iscritto e delle clausole in contrasto con eventuali contratti di Fornitura stipulati tra LEDIT e il Fornitore, i quali hanno prevalenza sulle presenti condizioni.

  1. Principi generali.

1.1 Le Condizioni di Acquisto qui di seguito riportate regolano tutti i rapporti che verranno instaurati tra LEDIT ed il fornitore, come indicato nel frontespizio (di seguito “Fornitore”), aventi ad oggetto richieste di offerta, ordini e/o contratti di acquisto relativi ai prodotti meglio descritti nelle richieste di offerta, ordini e/o contratti di acquisto medesimi (qui di seguito e per brevità definiti “Prodotti”). Per prodotto si intende anche una lavorazione effettuata da un Fornitore su un materiale, un componente o un semilavorato consegnato da LEDIT in conto lavoro.

1.2 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni di Acquisto saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto da LEDIT ed avranno valore solo per gli ordini e/o contratti di acquisti a cui si riferiscono. Pertanto, ogni disposizione in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni di Acquisto, introdotta dal Fornitore, sarà considerata nulla o priva di effetto, salvo che venga espressamente accettata per iscritto da LEDIT.

1.3 Qualora le condizioni di vendita del Fornitore fossero in contrasto con una o più condizioni esposte in questo documento da LEDIT, il Fornitore è tenuto a comunicare a LEDIT prima dell’accettazione dell’ordine le eventuali condizioni alle quali non intende aderire, in modo da permettere a LEDIT di intraprendere opportune azioni (cancellazione dell’ordine, valutazione del rischio derivante).

2. Perfezionamento e Conclusione del Contratto di Acquisto.

2.1 La conferma d’ordine che il Fornitore trasmette a LEDIT dovrà contenere l’accettazione delle condizioni particolari contenute nella richiesta d’ordine di LEDIT, nonché l’indicazione dei seguenti elementi:
• Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
• quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
• prezzi, modalità e termini di pagamento;
• eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.

2.2 Le presenti Condizioni di Acquisto si ritengono accettate dal momento dalla conferma dell’ordine di acquisto o trascorsi 3 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto senza che sia stata trasmessa alcuna comunicazione.

2.3 Il contratto si intende concluso quando LEDIT riceve la conferma scritta del proprio ordine da parte del Fornitore. Detta conferma scritta potrà essere inviata anche via internet, e-mail o fax.

2.4 L’ordine di LEDIT dovrà essere accettato dal legale rappresentante del fornitore o da un delegato autorizzato.

2.5 In caso di mancata accettazione o conferma dell’ordine da parte del Fornitore entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, l’ordine s’intenderà valido alle condizioni in esse riportate.

3. Consegna dei Prodotti.

3.1 Salvo diverso specifico accordo per iscritto, la consegna dei prodotti al Compratore avviene “DDP” (“Reso Sdoganato”) presso la sede di LEDIT “DDP” viene interpretato secondo gli INCOTEMS della Camera di Commercio Internazionale, nella versione in vigore alla data dell’ordine di acquisto.

3.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell’ordine o nel contratto sono vincolati per il Fornitore. A tal fine farà fede la data di consegna dei Prodotti nel luogo concordato nell’ordine e/o contratto.

3.3 Eventuali ritardi nella consegna e/o consegne parziali daranno luogo, salvo patto contrario, all’applicazione di una penalità e al risarcimento dell’eventuale danno.

3.4 Non sono ammesse consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti, nei disegni e negli ordini di LEDIT, salvo diverso e formale accordo da parte di LEDIT. Consegne e forniture difformi potranno essere legittimamente rifiutate da quest’ultima o richiederanno, ai fini della loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto da LEDIT. A tal fine, faranno piena prova le specifiche tecniche, la qualità, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da LEDIT in fase di accettazione dei beni.

3.5 Il Fornitore risponderà, altresì, direttamente nei confronti di LEDIT di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come sempre il Fornitore sarà l’unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore, ove il trasporto sia a carico del Fornitore, senza che questo ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei confronti di LEDIT.

3.6  Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna dei Prodotti in luoghi ed a soggetti diversi da quelli indicatigli da LEDIT, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la consegna, fatto salvo l’integrale risarcimento dei danni.

3.7 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.

3.8 Il fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di LEDIT, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non costituirà esonero dalle relative responsabilità per il ritardo nell’effettuazione della prestazione.

3.9 La merce ricevuta deve avere la stessa quantità riportata all’interno dell’ordine. La tolleranza sulle quantità ordinate è compresa tra -0% / +10%, solo se preventivamente autorizzata da parte di LEDIT. Si considera gratuita la merce ricevuta in eccedenza qualora non venga riportata all’interno del documento di trasporto.

3.10 Qualora LEDIT accetti una consegna anticipata effettuata senza Sua richiesta dal Fornitore, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data prevista per la consegna.

3.11 La consegna del prodotto deve avvenire in un’unica soluzione, così come indicato nell’ordine d’acquisto di LEDIT. Sono ammesse consegne parziali solo se espressamente preventivamente autorizzate o richieste da LEDIT.

3.12 Laddove LEDIT richieda espressamente l’invio di documentazione di conformità da parte del Fornitore (es. dichiarazione di conformità, certificato di analisi), il Fornitore è tenuto al suo invio contestualmente o anticipatamente rispetto alla singola consegna di ogni prodotto. LEDIT si riserva la facoltà di rendere i prodotti privi di tale documentazione a supporto consegnata nei tempi stabiliti.

3.13 Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto e nella fattura, oltre al proprio codice/descrizione prodotto, anche la descrizione indicata da LEDIT nel proprio ordine di acquisto.

4. Prezzi.

4.1  I prezzi di vendita, espressi in Euro, si intendono “DDP” (“reso sdoganato”) e potranno, altresì, includere eventuali altri oneri e costi (ad es. costi di trasporto, spese di assicurazione, imballaggio), salvo sia diversamente concordato tra le parti ed indicato dal Fornitore nella conferma d’ordine. Il prezzo stabilito è onnicomprensivo: costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da LEDIT in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.

4.2  Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da LEDIT o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato anche in caso di merce inviata a mezzo vettore convenzionato.

4.3  Dal momento in cui LEDIT riceve la conferma d’ordine, i prezzi di vendita non potranno essere modificati dal Fornitore, salvo diverso accordo scritto.

4.4  Il Fornitore non potrà cedere il credito derivante dall’esecuzione dell’ordine senza il preventivo consenso scritto di LEDIT, né emettere tratte non autorizzate.

5.Condizioni di pagamento.

Le condizioni di pagamento verranno concordate con il Fornitore e di volta in volta saranno indicate negli ordini di LEDIT.

6. Garanzia.

6.1  Il fornitore garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti hanno le qualità essenziali per l’uso a cui sono destinati e sono conformi alla legge italiana, alle normative applicabili in Europa ed in Italia, nonché ai disegni, alle istruzioni, alle specifiche e alle richieste di LEDIT oltre ai requisiti di sicurezza secondo la legislazione vigente. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti saranno realizzati con materiali di buona qualità e fatti con maestria, saranno liberi da qualsiasi difetto di progettazione, produzione o conservazione, saranno idonei per gli usi richiesti da LEDIT, e saranno liberi e svincolati da ogni ipoteca/vincolo, onere e diritti e/o rivendicazioni di terze parti. Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti e/o Servizi forniti sono conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli. Queste indicazioni e garanzie andranno aggiunte a tutte le altre garanzie, espresse, implicite o legali.

6.2  Il Fornitore presta garanzia per vizi e difetti eventuali dei Prodotti ai sensi della legge applicabile.

6.3  Dopo l’avvenuta denuncia dei vizi ai sensi della legge applicabile, il materiale difettoso sarà ritirato a cura e spese del Fornitore presso la sede di LEDIT oppure presso i luoghi nei quali il materiale difettoso è situato.

6.4  LEDIT si riserva il diritto di inoltrare formale reclamo nel caso in cui il prodotto dovesse essere difettoso o non rispondente alle specifiche entro 30 giorni dalla data di ricezione per i difetti rilevabili visivamente e entro 8 giorni dalla data di rilevamento del difetto in caso di difetti occulti.

6.5  LEDIT, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione del Prodotto difettoso o la restituzione del prezzo di acquisto, e/o addebitare al fornitore eventuali costi di rifacimento, selezione o di trasporto in caso di resi da parte dei propri clienti a causa del vizio riscontrato, fermo restando qualsiasi ulteriore diritto e rimedio previsto dalla legge applicabile. L’eventuale sostituzione del Prodotto difettoso avverrà presso la sede di LEDIT o presso i luoghi nei quali il materiale difettoso è situato.

6.6  LEDIT avrà altresì facoltà di sospendere o ritardare i pagamenti in caso di reclami.

6.7  La garanzia concessa in base al presente articolo non sostituisce altre forme eventuali di garanzia, espresse o implicite, siano esse prevista da norme di legge o da consuetudini commerciali.

7. Accettazione della fornitura.

7.1  L’accettazione dei servizi e/o il ritiro dei beni o delle merci, anche quando la consegna avvenga tramite vettore, e nonostante eventuali firme per ricevuta di LEDIT, si intende eseguita sempre con “riserva di controllo”. LEDIT si riserva di effettuare direttamente o a mezzo dei suoi incaricati verifiche della buona e corretta esecuzione della fornitura. Il Fornitore si impegna a dare a LEDIT tutta l’assistenza e la collaborazione necessarie all’effettuazione delle verifiche.

7.2  Qualora in sede di verifica fossero accertati vizi e/o difetti, ovvero venisse comunque riscontrata la non conformità dei beni o dei servizi a quanto previsto nell’Ordine d’Acquisto, il Fornitore si impegna a provvedere immediatamente, a sue spese, alle riparazioni, modifiche e/o sostituzioni necessarie a rimediare ai vizi e/o difetti accertati, ovvero a rendere la fornitura conforme alle prescrizioni contrattuali secondo le richieste di LEDIT.

8. Cessione del contratto e subappalto

8.1  Il Fornitore non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il proprio credito derivante dall’Ordine d’Acquisto, né potrà cedere lo stesso, né gli obblighi e diritti che ne derivano, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto di LEDIT.

8.2  LEDIT potrà cedere l’Ordine d’Acquisto e/o i relativi obblighi e diritti, anche parzialmente, a società appartenenti a LEDIT ovvero ad altre società controllanti e/o controllate.

8.3  Il Fornitore non potrà subappaltare tutta o parte della lavorazione indicata nell’Ordine di Acquisto, salvo autorizzazione scritta di LEDIT.

9. Personale e collaboratori del fornitore

9.1  Il Fornitore si impegna ad impiegare nell’esecuzione dei servizi personale professionalmente adeguato per lo svolgimento degli incarichi di volta in volta affidati e garantisce di essere in regola con le vigenti norme previdenziali, assicurative, di tutela, protezione e di sicurezza sul lavoro, nonchè in linea con le condizioni normative e contributive dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

9.2  Il Fornitore riconosce, pertanto, che sono a suo carico gli oneri e gli obblighi legali, assicurativi, previdenziali e contrattuali verso il proprio personale e si impegna sin d’ora a tenere LEDIT indenne da tutte le eventuali rivendicazioni di qualsiasi natura che potessero essere promosse dal personale incaricato dal Fornitore dello svolgimento dei servizi, riconoscendo ampia manleva e garanzia di integrale rimborso di ogni onere e spesa eventualmente conseguenti.

9.3  A tal fine, il Fornitore metterà a disposizione di LEDIT tutta la documentazione comprovante l’effettivo assolvimento degli oneri fiscali e contributivi di cui al presente articolo.

9.4  Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire a LEDIT la documentazione aggiornata qualora lo stesso dovesse apportare modifiche, variazioni di organico e/o variazioni relative ai propri dati fiscali.

10. Proprietà intellettuale.

10.1  Ogni proprietà intellettuale di LEDIT o dei clienti di LEDIT che venga trasferita in uso temporaneo al Fornitore, consistente ma non limitata a disegni, immagini, campioni, istruzioni di lavoro o procedure, informazioni tecniche o tecnologiche, eccetera, dovrà essere salvaguardata dal Fornitore in maniera adeguata per prevenirne la volontaria o involontaria diffusione all’esterno della sua organizzazione. Nel caso in cui, per esigenze connesse alla realizzazione dei prodotti su specifica di LEDIT, il Fornitore si trovasse nella necessità di diffondere le informazioni sopra descritte ai propri Fornitori o collaboratori esterni, deve tutelare tramite opportuni mezzi tale diffusione. L’elenco dei soggetti con i quali la documentazione di LEDIT viene condivisa deve essere comunicato a LEDIT dietro richiesta formale.

10.2  Il Fornitore si impegna altresì a restituire a LEDIT il materiale che eventualmente lo stesso avesse messo a disposizione del Fornitore nell’eseguire le proprie obbligazioni, secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle attività da eseguire.

10.3  Il Fornitore garantisce che l’esecuzione della fornitura non violi alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale o altro diritto di terzi e si impegna a sollevare LEDIT da ogni responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, nei confronti di terzi che derivi dall’esecuzione della fornitura.

10.4  Il Fornitore garantisce che manterrà LEDIT espressamente manlevata e garantita nei confronti di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da omissioni o negligenze del Fornitore e/o del proprio personale in esecuzione e/o comunque in occasione dell’esecuzione di servizi e/o violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e/o di altri diritti di terzi.

11. Clausola di riservatezza.

Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta da LEDIT, i suoi beni ed il suo personale, il suo Know-How, i suoi dati societari, economici, fiscali, di mercato ed organizzativi acquisita durante il rapporto commerciale. A tal proposito possono essere predisposti specifici accordi di riservatezza.

12. Forza maggiore.

12.1  Qualora l’adempimento di qualsivoglia obbligazione contrattuale di LEDIT sia reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili ad essa non imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, scioperi, mancanza di mano d’opera, blocchi di trasporto, carenza di energia, eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera, la stessa sarà liberata dall’obbligo di accettare i Prodotti.

12.2  In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.

12.3  LEDIT, inoltre, avrà la facoltà – salvo ed impregiudicato ogni altro diritto – di recedere in tutto o in parte dal contratto di acquisto qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e/o i fabbisogni di LEDIT siano considerevolmente ridotti.

12.4  Il Fornitore si impegna a trattenere presso di sé, per il periodo che si renderà necessario, la merce oggetto di ordini sospesi.

12.5  Non è consentito al Fornitore di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per il periodo indicato nel punto 12.4, al fine di far valere le condizioni di consegna riportate in origine sull’ordine.

12.6  Il periodo è computato a partire dal primo giorno successivo all’ultima consegna della merce oggetto dell’ordine di fornitura.

13. Direttive, Regolamenti ed altre normative che hanno impatto sui materiali, i componenti ed i prodotti acquistati da LEDIT

13.1  E’ richiesta, per ogni prodotto ordinato, la conformità al Regolamento 1907/2007/CE (REACH) ed ogni successiva modifica o aggiornamento, laddove applicabili. L’impossibilità di soddisfare tali richieste deve essere tassativamente comunicata in forma scritta all’atto della conferma d’ordine. In assenza di tempestive comunicazioni da parte del Fornitore, LEDIT riterrà confermata la conformità richiesta.

13.2  Il Fornitore inoltre si rende disponibile a fornire a LEDIT, dietro specifica richiesta, tutta la documentazione tecnica e di sicurezza di cui LEDIT dovesse necessitare, nella versione aggiornata rispetto a leggi e norme tecniche vigenti al momento della richiesta.

14. Modifiche ai prodotti da parte del Fornitore

14.1  Per i prodotti realizzati su specifiche di LEDIT per i quali il Fornitore riceve precise indicazioni di realizzazione, il Fornitore non apporterà in nessun caso alcuna modifica tecnica, dimensionale, estetica, funzionale, nemmeno a scopo migliorativo, senza averlo comunicato preventivamente per iscritto a LEDIT ed averne ottenuto il consenso scritto. In caso contrario, LEDIT potrà agire immediatamente contro il Fornitore.

14.2  Per i prodotti “a catalogo”, cioè commercializzati oppure realizzati in serie dal Fornitore su proprie specifiche, il Fornitore deve comunque comunicare a LEDIT ogni modifica rispetto alle specifiche iniziali, compreso l’approvvigionamento dei prodotti da un fornitore diverso oppure una diversa codifica dei prodotti stessi. Il Fornitore deve comunicare tempestivamente a LEDIT inoltre ogni eventuale ritiro dal commercio o dal mercato dei prodotti che per ogni ragione dovesse avvenire. Infine, nel caso in cui il Fornitore venisse a conoscenza dell’obsolescenza o del fine vita dei prodotti acquistati da LEDIT, deve tempestivamente comunicarlo formalmente a LEDIT per permettere a LEDIT di valutare soluzioni alternative.

15. Imballaggio.

Laddove necessario, il Fornitore fornirà il prodotto imballato nelle migliori modalità possibili, in modo che il prodotto sia sempre protetto da urti e agenti esterni che possano causare danni o deperimento del prodotto. L’imballaggio del prodotto permetterà la sua salvaguardia anche durante lo stoccaggio nel tempo nel magazzino di LEDIT In caso fossero necessarie particolari condizioni di trasporto o di stoccaggio, il Fornitore deve comunicarlo per iscritto a LEDIT all’atto dell’acquisto.

16. Trattamento dei dati.

Ciascuna delle parti, in qualità di titolare del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 196/03 e nel GDPR 679/2016, potrà raccogliere i dati personali dell’altra il cui conferimento risultasse necessario per l’esecuzione del presente Ordine d’Acquisto, nonchè per adempiere ad eventuali obblighi di Legge.
LEDIT garantisce la corretta applicazione di tutti gli aspetti cogenti derivanti dall’applicazione del Regolamento UE/2016/679, secondo le modalità disponibili sul sito di LEDIT. Il Fornitore si impegna a sua volta ad adottare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento nei confronti di LEDIT.

17. Sospensione, terminazione, risoluzione e cessazione per inadempimento.

17.1  Per le forniture “a specifica” LEDIT potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere o terminare il compimento del lavoro del Fornitore derivante dall’ordine di acquisto di LEDIT nella sua totalità o in parte in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Fornitore, anche in deroga all’art. 1373, 1° comma, del cod.civ. Una volta ricevuta tale comunicazione, il Fornitore, salvo che diversamente specificato, sospenderà immediatamente e non proseguirà nella produzione e interromperà ogni e qualsiasi ordine di materiale, mezzi, prodotti, servizi e forniture e sospenderà prontamente o annullerà tutti gli ordini esistenti, sotto-contratti e accordi di vendita riferiti e addebitabili all’Ordine d’Acquisto di LEDIT In seguito alla sospensione e terminazione del lavoro del Fornitore, ogni richiesta del Fornitore documentata e giustificabile relativa al lavoro del Fornitore sospeso o terminato verrà risolta/liquidata/regolata.

17.2  LEDIT potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che LEDIT indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all’artt. 11;
(b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di LEDIT;
(c) sia inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 9;
(d) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei Contratti di cui all’articolo 8;
(e) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell’avviamento di LEDIT o dei suoi prodotti.

17.3  LEDIT ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di acquisto concluso sulla base delle presenti Condizioni di Acquisto, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni e dalla normativa applicabile, qualora intervenga qualsiasi modifica nelle condizioni economiche del Fornitore che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Fornitore sia posto, a titolo d’esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

17.4  La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.

18. Autonomia.

Qualora qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida, tale invalidità non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.

19. Diritto Applicabile.

Le presenti Condizioni di Acquisto, così come ogni contratto di acquisto ad esse sottoposto, sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dal diritto italiano.

20. Giurisdizione e Foro competente.

Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di MILANO (Italia), con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

21. Disposizioni finali.

Le presenti Condizioni di Acquisto sono redatte in lingua italiana.

22. Clausole vessatorie

Accettando l’ordine di acquisto di LEDIT e dando corso alla sua consegna il Fornitore dichiara di accettare le presenti condizioni di acquisto di LEDIT.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 2.5, 3.3, 3.8, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 12, 17.